Vuoi davvero fare qualcosa durante gli eventi emergenziali?
Vuoi dare il tuo contributo come volontario esperto e formato?
Riceverai una formazione completa di base su:
- Operare in sicurezza: attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- Il sistema di Protezione Civile: operatività in emergenza, il metodo Augustus, la struttura operativa della Protezione Civile;
- Tipologie di interventi: vulnerabilità, scenari di rischio di Protezione Civile e compiti del Volontario;
- Tipologie di rischio, aree operative e strutture di soccorso;
- L’allestimento di un campo in emergenza (aspetti teorici);
- Orientamento e GPS;
- Cenni di metereologia;
- Comunicazioni radio;
- Psicologia dell’emergenza;
- Primo soccorso e BLS-D.
Potrai scegliere un’attività specialistica per:
- Ricerca dispersi;
- Soccorso e recupero di animali;
- Guida sicura in emergenza fuoristrada 4×4
- assicurazione ad hoc RCT e infortuni compresa malattia professionale;
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corsi di formazione professionale
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Hai un’associazione di volontariato e vuoi aderire ad una rete di associazioni seria e competente?
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-
adesione ad una rete nazionale riconosciuta;
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un Ente che conta più di 400 tra operatori, volontari e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale;
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supporto per l’iscrizione ai registri regionali e al RUNTS
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consulenza e assistenza fiscale/amministrativa di base gratuita
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corsi di formazione professionale
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-
assistenza per il reperimento di fondi e contributi pubblici e privati, anche attraverso la presentazione di progetti congiunti
… e molto altro ancora
La qualifica di socio di un’organizzazione di volontariato si assume mediante partecipazione diretta alla fondazione, nel caso di OdV di nuova costituzione, oppure per adesione ad un’organizzazione esistente. In questo secondo caso sarà necessario presentare una domanda di ammissione in forma scritta agli amministratori dell’OdV (al Consiglio Direttivo) che la valuteranno in base ai requisiti previsti dall’atto costitutivo e/o nello statuto e quindi si pronunceranno, motivando un eventuale rifiuto della richiesta. La domanda di ammissione per iscritto deve contenere la liberatoria per la privacy, al fine di consentire l’utilizzo dei dati personali presenti nel pieno adempimento della normativa vigente in materia. Se l’esito della domanda fosse positivo gli amministratori si preoccuperanno di iscrivere il nuovo soggetto all’interno del libro soci dell’OdV. E solo dopo l’accettazione il socio dovrà versare la quota prestabilita.
Non è obbligatorio rilasciare alcun tipo di tessera di appartenenza all’organizzazione a chi diventa socio, in quanto l’annotazione nel libro soci è sufficiente all’assunzione di tale qualifica, mentre è necessario rilasciare una ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della quota associativa, laddove prevista, e un badge identificativo nel caso il volontario abbia mansioni operative di relazione con i cittadini e/o soggetti che abbiano bisogno delle prestazioni dei volontari.
Nella panoramica sugli enti del terzo settore non può mancare un focus sulle ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Si tratta di una qualifica introdotta dal Decreto legislativo numero 460/1997 che, negli anni, ha garantito agli enti che l’hanno ottenuta una serie di agevolazioni fiscali. Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS viene eliminata e le organizzazioni sono chiamate ad adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.
Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS, infatti, sono chiamate a entrare a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:
- ODV, organizzazione di volontariato;
- APS, associazione di promozione sociale;
- altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.
Per gli enti del terzo settore si è ancora in una fase di passaggio dopo la riforma ETS: si attende ancora l’effettiva costituzione del RUNTS per poter conoscere praticamente come applicare la normativa fiscale ed economica.
Possono essere considerati enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:
- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos’è il terzo settore.
L’intera disciplina degli enti del terzo settore è stata profondamente modificata ed innovata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Adesso tutti gli enti del terzo settore hanno un quadro normativo di riferimento organico e completo. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono state abrogate le precedenti normative, tra cui la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato.
Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
No, iscrivendosi al RUNTS si ottiene lo status di ente del terzo settore (o quello più particolare di APS), ma non anche automaticamente la personalità giuridica di diritto privato.
Per ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione al RUNTS, occorre osservare la particolare procedura di iscrizione al RUNTS di cui all’articolo 22 del Codice del terzo settore, che prevede l’intervento del notaio e l’esistenza di un patrimonio minimo di 15.000 €.
Se l’associazione si affida ad un notaio e si iscrive nel RUNTS ai sensi dell’art. 22, avendo un patrimonio minimo di 15.000 €, allora ottiene la personalità giuridica, e delle obbligazioni dell’associazione risponderà soltanto l’associazione con il suo patrimonio.
Si fa tuttavia presente che attualmente il RUNTS non è ancora operativo. Dunque non è oggi ancora possibile iscriversi ad esso, tanto meno con la procedura di cui all’art. 22. Se l’associazione vuole avere la personalità giuridica deve dunque ancora oggi procedere in via ordinaria ai sensi del d.P.R. 361/2000 ed iscriversi nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni. Quanto il RUNTS diventerà operativo, allora sarà possibile ricorrere alla più vantaggiosa e veloce procedura di cui all’art. 22 del Codice del terzo settore.
I documenti richiesti per l’iscrizione sono:
Modulo di adesione (il modulo viene inviato a mezzo mail all’associazione richiedente)
- copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
- copia dei regolamenti interni;
- copia della delibera dell’organo statutariamente competente con la quale si richiede l’adesione dichiarando di:
- conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento statutario di Pegasus ASI OdV nazionale,
- assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio previsti nello Statuto e dal Regolamento di Pegasus ASI OdV nazionale;
- elenco delle cariche sociali e delle eventuali articolazioni organizzative;
“Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto.”